Restano validi i contratti immobiliari sprovvisti di APE
La mancata allegazione comporterà una sanzione amministrativa pecuniaria ma non la nullità
L’art. 1, comma 7 del DL 23 dicembre 2013 n. 145 (decreto “Destinazione Italia”), in vigore dal 24 dicembre, ha introdotto importanti novità nella normativa relativa all’attestato di prestazione energetica (APE), eliminando la gravissima sanzione della nullità sinora prevista per gli atti ai quali non fosse allegato il predetto documento.
Infatti, detto intervento modifica il contenuto dei commi 3 e 3-bis dell’art. 6 del DLgs. n. 192/2005 (articolo interamente sostituito, pochi mesi fa, dall’art. 6 del DL n. 63/2013, conv. L. n. 90/2013), ora accorpati nel nuovo comma 3, in base al quale:
- nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari ...
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