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LETTERE

Si può cancellare una liquidazione revocata dalla prima pagina della visura?

Sabato, 8 marzo 2014

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Gentile Redazione,
ho letto “con viva e vibrante soddisfazione” (come dice qualcuno) che la visura riassumerà nella sua prima pagina tutte le più importanti e principali informazioni dell’azienda (si veda “La visura camerale cambia volto” del 7 marzo).

Ottimo, ma chissà se hanno sistemato anche quel problema che avevo segnalato mesi or sono. Faccio una verifica (tralasciando il fatto che il costo della visura tramite Telemaco mi sembra anche aumentato) e scopro che nulla è cambiato!

Cronistoria.
Una società mia cliente viene posta in liquidazione nel dicembre 2012, ma, dopo una breve, incisiva e riuscita ristrutturazione aziendale, le prospettive cambiano e nel settembre 2013 la liquidazione viene revocata.
Tale ulteriore modifica viene ovviamente iscritta nel Registro Imprese e, dopo i 60 giorni richiesti dalla norma, diviene definitiva. Ora la società è in normale attività con il suo amministratore unico.

Peccato che dalla visura (vecchio tipo) si legga bene in prima pagina, fra le “procedure in corso”: LIQUIDAZIONE VOLONTARIA.
Siccome non è vero, scrivo al Registro Imprese e mi viene risposto che purtroppo la procedura è così, tiene in memoria tale vicenda societaria. Alle mie rimostranze (mi sembra che la questione non sia un bel biglietto da visita) viene risposto che a breve ci saranno importanti novità per le visure.

Le novità le ho viste: bella impaginazione, ma... nelle “procedure in corso” rimane ancora la bella dicitura LIQUIDAZIONE VOLONTARIA che, a questo punto, temo rimarrà a vita! Speriamo di non dover chiedere un contributo o partecipare ad una gara pubblica o a qualsiasi altra attività che richieda una società in bonis, perché temo che altrimenti avremo da sudare per convincere la controparte che non è vero.


Marcello Natali
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ravenna


***


Gentile Lettore,
abbiamo girato la sua segnalazione all’Ufficio Stampa di Infocamere il quale molto cortesemente ci precisa quanto segue:
“Le procedure di solito prevedono appelli e opposizioni. Pertanto, ogni comunicazione va contestualizzata. Il codice civile, in particolare per la revoca delle liquidazioni, prevede un effetto immediato e un effetto differito, dipendente da eventuali opposizioni all’evento di revoca da parte, ad esempio, dei creditori dell’impresa.

Pertanto, nell’adempimento di revoca della liquidazione l’impresa va precisato se si tratta di effetto immediato (allegando dichiarazione non ostativa dei creditori) o di effetto differito.
Differito significa che la pubblicità della revoca deve permanere in visura per almeno 60 giorni, decorsi i quali, senza alcuna opposizione, s’intende che possa divenire effettivo. Ma, per il verificarsi di tale condizione (nessuna opposizione), occorre che l’impresa (sola a conoscenza di eventuali opposizioni) fornisca al Registro delle imprese un ulteriore adempimento di revoca, dichiarandone l’effetto immediato.
A questo punto l’informazione della liquidazione deve scomparire dai dati ordinari della visura.

Naturalmente le novità della visura camerale non sono in alcun modo legate al problema sollevato dall’utente, al quale consigliamo vivamente di rivolgersi presso la Camera di commercio della sua Provincia”.


Michela Damasco
Direttore Eutekne.info

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