Esercizio abusivo della professione con un solo atto tipico
Rilevanza economica e risvolti patrimoniali dell’abusiva attività professionale elementi estranei alla struttura della fattispecie criminosa
Il reato di esercizio abusivo di una professione ha natura istantanea, perfezionandosi anche con il compimento di un solo atto abusivo; rispetto ad esso sono elementi estranei la rilevanza economica ed i risvolti patrimoniali della condotta abusiva. A precisarlo è la Corte di Cassazione nella sentenza 10 marzo 2014 n. 11493.
Ai sensi dell’art. 348 c.p., chiunque abusivamente eserciti una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da 103 a 516 euro. Rispetto a tale fattispecie, la Suprema Corte, nella sentenza 16 maggio 2012 n. 18713, ha sottolineato come per la corretta individuazione del concetto di “professione” possa farsi riferimento alla definizione che ne ha fornito la Corte di
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