Integrazione salariale per i contratti di solidarietà, nuove istruzioni dall’INPS
Col messaggio 3234/2014, l’INPS ha fornito nuove istruzioni sull’incremento del 10% del trattamento d’integrazione salariale per i contratti di solidarietà.
Al riguardo, si ricorda che l’art. 1, comma 186 della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014) dispone che, per quest’anno, l’ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà di cui all’art. 1 del DL 726/84 convertito sia aumentato nella misura del 10% della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario, nel limite massimo di 50 milioni di euro per lo stesso anno.
Quindi, entro tale limite di spesa, il trattamento di integrazione salariale per i predetti contratti di solidarietà è pari al 70% della retribuzione persa a seguito della riduzione dell’orario di lavoro, relativamente ai periodi di competenza dell’anno 2014, indipendentemente dalla data di stipula del contratto e da quella di emanazione del decreto di concessione.
A livello operativo, l’INPS spiega che, per la compilazione del flusso UniEmens, si richiamano le indicazioni in merito già fornite con circ. 15/2014, punto 3. A integrazione, l’Istituto fa presente che, per l’esposizione dell’importo dei ratei di competenze annuali o periodiche relative al trattamento straordinario di integrazione salariale, derivante da contratto di solidarietà per l’anno 2014, i datori di lavoro dovranno valorizzare, nell’elemento <DenunciaIndividuale> <CausaleCongCIGS> il codice di nuova istituzione “F503” e, nell’Elemento <ImportoCongCIGS>, l’importo posto a conguaglio.
Per i recuperi riferiti a CdS relativi a periodi di competenza fino a tutto il 2013, rimangono valide le disposizioni già in uso (codici “G704, G705 e F502”).
Inoltre, circa i trattamenti di integrazione salariale per i quali nel decreto di autorizzazione è prevista la modalità del pagamento diretto ai lavoratori da parte dell’INPS, la liquidazione della prestazione dovrà essere effettuata con due distinti provvedimenti di pagamento relativi, rispettivamente, alla misura ordinaria del trattamento (60%) e all’incremento del 10% (ovvero del 20% per gli anni precedenti), onde consentire, tra l’altro, l’esatta imputazione contabile delle somme erogate. Nel pagamento dell’incremento, nel campo “Tipo integrazione” delle mensilità si dovrà indicare il codice 7. (Redazione)
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941