Metodo forfetario per la definizione del valore di avviamento
La Suprema Corte conferma l’utilizzabilità del metodo matematico, ma nel rispetto della norma
Nell’ambito della definizione della base imponibile dell’imposta di registro da applicare in caso di cessione d’azienda, l’utilizzo del metodo forfetario per il calcolo del valore di avviamento, come definito dall’art. 2 comma 4 del DPR 460/96, implica l’applicazione della percentuale di redditività alla media dei ricavi degli ultimi tre anni e non alla media degli utili operativi.
Questo è il chiarimento fornito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 7324, depositata ieri.
Per quanto concerne la definizione della base imponibile dell’imposta di registro in caso di cessione d’azienda, si ricorda che (come illustrato nell’apposita Monografia on line) è prassi degli uffici procedere all’accertamento dei valori di avviamento utilizzando ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41