Non sanzionabile la dichiarazione di variazione dati IVA tardiva
Si tratta di questione meramente formale, che non incide sui controlli, sulla determinazione e sulla liquidazione del tributo
L’art. 35 del DPR 633/72 stabilisce che i contribuenti, anche con mezzi telematici oppure avvalendosi degli intermediari abilitati, devono inviare all’Amministrazione finanziaria la dichiarazione di inizio, variazione e cessazione attività, entro trenta giorni decorrenti da quando si verifica il fatto relativo alla denuncia.
Ad esempio, se muta il luogo dove vengono conservate le scritture contabili, entro trenta giorni dalla variazione occorre inviare la comunicazione, e lo stesso dicasi per la localizzazione dell’attività.
Per le inadempienze, è prevista una sanzione da 516 euro a 2.065 euro.
La Commissione tributaria regionale di Palermo, con la sentenza 157/2/13, ha affermato, richiamando il concetto di violazione formale, che non può essere sanzionato il ritardo nell’ ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41