Focus della Cassazione sui patti parasociali
Ricapitolati taluni principi per affermare la possibilità di risoluzione per inadempimento del patto parasociale plurilaterale a causa comune
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 9846/2014, ha precisato che è suscettibile di risoluzione per inadempimento (della prestazione essenziale) anche il patto parasociale plurilaterale (quanto ad interessi coinvolti) ed avente causa comune nella ristrutturazione aziendale.
I patti parasociali costituiscono convenzioni atipiche che si pongono sul “piano parasociale” – in quanto riguardante i rapporti personali tra soci sul quale essi sono destinati ad operare – distinto dal “piano sociale”, concernente invece l’organizzazione della società e non direttamente investito da quei patti (cfr. Cass. 22 marzo 2010 n. 6898). Ai fini della loro configurazione non è essenziale che tutti i partecipanti rivestano la qualità di soci (cfr. Cass. 18 luglio 2007 n. 15963).
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