Fattura semplificata anche nella registrazione
Non è necessario riportare dati identificativi ulteriori rispetto a quelli risultanti dal documento
L’Agenzia delle Entrate, con la circ. 18/2014, non si è soffermata esclusivamente sulla fattura elettronica, ma anche su quella semplificata, vale a dire il documento di ammontare complessivo non superiore a 100 euro di cui all’art. 21-bis del DPR n. 633/1972.
In primo luogo, ha esaminato la tematica dell’alternatività tra i dati del cessionario o committente, ricordando che il comma 1, lett. e) della disposizione stabilisce che deve essere indicata la ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e cognome, la residenza o il domicilio del soggetto cessionario/committente e del rappresentante fiscale, nonché – per i soggetti non residenti – l’ubicazione della stabile organizzazione: in alternativa, nel caso del soggetto stabilito in Italia, è altresì contemplata la ...
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