Possibile l’esclusione dal consolidato della controllata irrilevante
Esclusione prevista anche quando l’esercizio effettivo del controllo è soggetto a gravi e durature restrizioni
In base all’art. 28 comma 2 del DLgs. 127/91, possono essere escluse dal bilancio consolidato le imprese controllate quando:
- la loro inclusione sarebbe irrilevante ai fini del consolidamento;
- l’esercizio effettivo del controllo da parte della controllante è soggetto a gravi e durature restrizioni;
- non è possibile ottenere tempestivamente, o senza spese sproporzionate, le necessarie informazioni;
- le azioni o quote di partecipazioni sono possedute esclusivamente allo scopo della successiva alienazione.
La prima ipotesi di esclusione facoltativa riguarda le partecipazioni irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico del gruppo (prevista dal 2° comma dell’art. 29 del DLgs. 127/91).
In relazione ...
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