La CONSOB «torna» sulla durata degli incarichi di revisione per gli EIP
La CONSOB, con la comunicazione n. 0057066 del 7 luglio, è tornata sull’art. 17 comma 1 del DLgs. n. 39/2010, il quale prescrive che l’incarico di revisore legale sui bilanci degli enti di interesse pubblico (EIP), vista la particolare valenza di questi soggetti, ha la durata di nove esercizi per le società di revisione e di sette esercizi per i revisori legali e che esso non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno tre esercizi dalla data di cessazione del precedente incarico.
La disposizione era già stata oggetto della comunicazione n. 0023665 del 27 marzo scorso, che si era soffermata in particolare sulla valenza dei precedenti incarichi svolti da una società di revisione per la valutazione della possibilità che a quest’ultima sia conferito dal medesimo soggetto, che abbia assunto lo status di EIP, un incarico novennale. Secondo tale comunicazione, assume rilevanza qualunque incarico legale svolto in precedenza, a prescindere dallo status di ente di interesse pubblico o meno del soggetto revisionato nel periodo di riferimento.
L’applicazione di tale comunicazione nei primi mesi da un lato, e dall’altro la pubblicazione del Regolamento Ue n. 537/2014 nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico ha fatto emergere la necessità di fornire ulteriori chiarimenti.
Tra gli argomenti toccati dalla CONSOB ci sono di nuovo gli incarichi conferiti ex art. 17 del DLgs. n. 39/2013 anteriormente alla pubblicazione della comunicazione del 27 marzo, e dunque in un periodo in cui era corrente un’interpretazione della norma in questione che non dava rilievo agli incarichi di revisione svolti quando l’emittente non era EIP. Secondo la Commissione nazionale per le Società e la Borsa, tali incarichi, qualora determinino un superamento del novennio complessivo, non possono, avuto riguardo alla “buona fede” che ha connotato il conferimento del mandato di durata novennale, dar luogo né a violazioni dell’art. 17, comma 1 del DLgs. n. 39/2010 sanzionabili amministrativamente ai sensi del successivo comma 7 né, di per sé, ad altre irregolarità dal punto di vista della “familiarità” tra revisore ed emittente. (Redazione)
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941