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Accisa sull’energia elettrica, chiarimenti sull’istanza di rimborso

/ REDAZIONE

Martedì, 9 settembre 2014

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L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con una nota del 25 luglio pubblicata ieri, ha fornito ai Comuni alcuni chiarimenti sull’istanza di rimborso presentata dagli operatori del settore per l’addizionale comunale all’accisa sull’energia elettrica, soppressa dapprima con l’art. 2 comma 6 del DLgs. n. 23/2011 nelle Regioni a statuto ordinario e poi definitivamente abolita con l’art. 4 comma 10 del DL 16/2012 convertito. 

Alcuni Comuni, infatti, richiedono l’invio della dichiarazione di energia elettrica relativa al periodo cui si riferisce il rimborso, altri un controllo della stessa dichiarazione a fronte di un pagamento effettuato direttamente a favore di tali enti. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli precisa che i Comuni possono visionare le informazioni desunte dalla dichiarazione di energia elettrica seguendo le istruzioni sulla sezione “servizi per gli enti locali” dell’area “dogane” dell’Agenzia stessa. 

Infine si occupa della decorrenza del termine biennale di decadenza per la richiesta di rimborso. “Come anche chiarito dall’Avvocatura Generale dello Stato, relativamente al richiamo letterale del comma 2 dell’articolo 14 del D.lgs. 504/1995 alla data del pagamento – si legge nella nota –, deve ritenersi interpretazione più ragionevole e più rispettosa del diritto del contribuente individuare il dies a quo per il decorso del termine biennale in questione con la data di presentazione della dichiarazione di consumo (entro il 31 marzo dell’anno successivo a quella cui si riferisce - ex art. 53, comma 9 del D.lgs 504/1995), momento dal quale solo, del resto, si rivela il carattere indebito delle somme acquisite in più”. (Redazione)

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