La Cassazione «stringe» sull’emendabilità delle dichiarazioni
Il termine per l’integrativa «a favore» che varia la base imponibile è quello della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo
È ormai pacifico in giurisprudenza che la dichiarazione dei redditi sottoscritta dal contribuente non produce gli effetti negoziali della ricognizione di debito, ma si esaurisce in un’esternazione di scienza e di giudizio e, come tale, è sempre modificabile a seguito dell’acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione dei fatti (ex plurimis, SS.UU. nn. 17394/2002 e 15063/2002, più recentemente Cass. n. 12149/2014). È anche stato osservato che un sistema legislativo che intendesse negare in radice la rettificabilità della dichiarazione darebbe luogo a un prelievo fiscale indebito e, pertanto, non compatibile con i principi costituzionali della capacità contributiva e dell’oggettiva correttezza dell’azione amministrativa (ex plurimis, Cass. n. 22021/2006).
...Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41