L’accomandante che firma gli assegni sociali viola il divieto d’immistione
In tal modo, assume responsabilità illimitata per tutte le obbligazioni sociali e si espone alla dichiarazione di fallimento «per estensione» ex art. 147 L. fall
Il socio accomandante che emetta assegni bancari tratti sul conto della società all’ordine di terzi, apponendo la propria firma sotto il nome della sas e per conto della stessa, in difetto della prova della sussistenza di una mera “delega di cassa”, viola il divieto di immistione previsto dall’art. 2320 c.c., assumendo responsabilità illimitata per tutte le obbligazioni sociali ed esponendosi, in caso di fallimento della società, alla dichiarazione di fallimento “per estensione” ex art. 147 L. fall.
E ciò senza che rilevi il lasso di tempo (anche lungo) intercorso tra la cessazione dell’ingerenza nell’amministrazione o il fallimento della società e la suddetta dichiarazione.
Sono questi i principi affermati dalla Cassazione nella sentenza n. 23651