Scostamento da «redditometro» al lordo degli ammortamenti
I giudici attribuiscono rilevanza ai c.d. «costi figurativi», e non solo in merito alla prova contraria
L’accertamento sintetico è legittimo, nella versione post DL 78/2010, ove “il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato”.
Nel sistema previgente, invece, il reddito netto complessivo accertabile avrebbe dovuto discostarsi per almeno un quarto da quello dichiarato, e lo scostamento, nel “redditometro”, avrebbe dovuto protrarsi per almeno due periodi d’imposta.
In un articolo pubblicato qualche tempo fa (si veda “Calcolo dello scostamento «problematico» nell’accertamento sintetico” del 16 gennaio 2013) era stato affermato che nel computo dello scostamento il Fisco avrebbe dovuto tenere nella debita considerazione gli elementi che possono, in un qualche modo, rendere la situazione dichiarata non coerente con ...
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