L’IVA di gruppo «esclude» i crediti ante opzione
La liquidazione aggregata non riguarda le eccedenze maturate nei precedenti periodi d’imposta
L’esercizio dell’opzione dell’IVA di gruppo prevista dall’art. 73, comma 3 del DPR 633/1972, così come attuato dal DM 13 dicembre 1979, ha validità esclusivamente annuale, espressamente rinnovabile – non essendo contemplata la proroga tacita, in quanto non rileva il c.d. comportamento concludente (Cass. nn. 17707/2009 e 17576/2009) – e vincolante per tutto il periodo di riferimento, nei confronti di ogni società aderente alla liquidazione di gruppo (salvo l’insorgere di una causa di decadenza dal regime).
L’art. 73, comma 3 del DPR 633/1972 stabilisce, infatti, che le società partecipanti alla liquidazione di gruppo perdono la disponibilità dei propri crediti o debiti IVA periodici, che devono essere trasferiti alla fiscal unit e non possono essere autonomamente ...
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