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Il provvedimento di rimborso parziale è atto impugnabile

Se non vi si evidenzia alcuna riserva o indicazione di natura interlocutoria, esso si configura, per l’importo non rimborsato, come atto di rigetto

/ Alessandro BORGOGLIO

Giovedì, 23 aprile 2015

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Il provvedimento di rimborso parziale costituisce atto impugnabile per la parte del credito non rimborsata, qualificandosi l’atto, seppur implicitamente, come diniego parziale del rimborso richiesto. Non può, invece, essere impugnata la comunicazione dell’Amministrazione finanziaria, trasmessa a seguito di nuova richiesta di rimborso del contribuente, che sia confermativa della non rimborsabilità di quella stessa parte di credito non rimborsata con il primo provvedimento. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8195 di ieri.

Dai fatti di causa emerge che una nota società quotata aveva chiesto circa venti anni fa un cospicuo rimborso del credito IRPEG emergente dalla dichiarazione, a cui l’Amministrazione finanziaria aveva dato seguito con un formale ...

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