Il difensore non deve comunicare il trasferimento dello studio per l’appello
La Cassazione afferma però che è valida la notifica eseguita nelle mani della «vecchia» segretaria, in quanto prevale l’elemento personale
Tempo fa avevamo messo in evidenza come, specie nel grado di appello, sussistano orientamenti controversi in merito alla necessità che il difensore comunichi alla segreteria della Commissione tributaria le variazioni dello studio professionale (si veda “Rebus notifica dell’appello in caso di trasferimento del difensore” del 4 febbraio 2014).
Nella maggioranza delle ipotesi, la questione emerge per la parte pubblica nel momento in cui ritiene di instaurare l’appello, posto che, in primo grado, il luogo di notifica del ricorso è per forza di cose conosciuto dal contribuente.
Il contribuente, spesso, elegge domicilio presso lo studio del difensore, che, naturalmente, può mutare per le più varie ragioni.
Ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 546/92, le variazioni del domicilio ...
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