ACCEDI
Martedì, 24 giugno 2025 - Aggiornato alle 6.00

FISCO

Il difensore non deve comunicare il trasferimento dello studio per l’appello

La Cassazione afferma però che è valida la notifica eseguita nelle mani della «vecchia» segretaria, in quanto prevale l’elemento personale

/ Alfio CISSELLO

Giovedì, 23 aprile 2015

x
STAMPA

download PDF download PDF

Tempo fa avevamo messo in evidenza come, specie nel grado di appello, sussistano orientamenti controversi in merito alla necessità che il difensore comunichi alla segreteria della Commissione tributaria le variazioni dello studio professionale (si veda “Rebus notifica dell’appello in caso di trasferimento del difensore” del 4 febbraio 2014).
Nella maggioranza delle ipotesi, la questione emerge per la parte pubblica nel momento in cui ritiene di instaurare l’appello, posto che, in primo grado, il luogo di notifica del ricorso è per forza di cose conosciuto dal contribuente.

Il contribuente, spesso, elegge domicilio presso lo studio del difensore, che, naturalmente, può mutare per le più varie ragioni.
Ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 546/92, le variazioni del domicilio ...

CONTENUTO RISERVATO AGLI ABBONATI

ABBONANDOTI POTRAI AVERE UN ACCESSO
ILLIMITATO A TUTTI GLI ARTICOLI
ACCEDI

Non sei ancora un utente abbonato
e vuoi saperne di più?

TORNA SU