Sospensione della sentenza della Regionale «in cerca» di procedura
L’art. 373 del codice di procedura civile «va bene» per il rito civile, ma è poco coerente con quello tributario
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 217/2010, è ormai pacifico che, anche nel contenzioso tributario, sia ammessa la sospensione degli effetti delle sentenze. Tale assunto, da ultimo, è stato confermato dalla stessa Consulta con la pronuncia n. 25/2014.
Per la sospensione della sentenza di primo grado, non ci sono particolari problemi: l’art. 283 del codice di procedura civile sancisce che può essere chiesta con l’appello principale o incidentale, quindi basta inserire la richiesta nell’atto, dimostrando, naturalmente, i gravi e fondati motivi a base dell’istanza.
Non è così facile, invece, domandare la sospensione della sentenza emessa dalla Commissione tributaria regionale oggetto di ricorso per Cassazione.
L’art. 373 del codice di procedura civile ...
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