Per i dirigenti decaduti non serve l’integrazione dei motivi
La C.T. Prov. Lecce conferma la nullità dell’atto se il Fisco non dimostra che il dirigente è stato assunto a seguito di concorso
Come evidenziato su Eutekne.info (si veda “Atti dei dirigenti decaduti sempre e comunque illegittimi” del 21 maggio 2015), ad avviso della Regionale di Milano, sentenza n. 2184/13/15, la nullità dell’atto impositivo per sottoscrizione avvenuta dal c.d. “dirigente decaduto” o da un soggetto da questi delegato può essere rilevata d’ufficio dal giudice o dal contribuente in qualsiasi stato e grado del processo.
Senza prendere posizione sulla menzionata interpretazione, si rileva che, ove la si accettasse, non ci sono più preclusioni processuali: il vizio può essere sollevato nella memoria illustrativa, nel ricorso in appello, in Cassazione e anche oralmente in udienza, oltre che d’ufficio dal giudice.
Siamo dell’idea che, in ottemperanza ai criteri ...
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