Col nuovo falso in bilancio le sanzioni per le società superano il milione di euro
È la conseguenza del raddoppio delle sanzioni pecuniarie, non abrogato, e dell’aumento di 1/3 in caso di profitto di rilevante entità
La riforma del reato di false comunicazioni sociali (L. 69/2015) interviene anche sulle conseguenze sanzionatorie che si verificano in capo alle società ex DLgs. 231/2001.
Nel previgente art. 25-ter del DLgs. 231/2001, nel caso in cui la contravvenzione di false comunicazioni sociali, di cui all’abrogato art. 2621 c.c., fosse stata commessa nell’interesse della società, trovava applicazione in capo ad essa la sanzione pecuniaria da 100 a 150 quote (quote che, “di base”, sono variabili da 258 a 1.549 euro).
Per il delitto di false comunicazioni sociali nelle non quotate in danno dei soci o dei creditori, previsto dall’art. 2622 comma 1 c.c., invece, la sanzione pecuniaria andava da 150 a 300 quote. Per il delitto di false comunicazioni sociali nelle “quotate” ...
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