Margini stretti per la rilevanza penale delle valutazioni nel falso in bilancio
Nonostante l’importanza delle valutazioni, le falsità attinenti non rilevano nelle nuove fattispecie, ma potrebbero residuare taluni spazi di operatività
Le nuove fattispecie di false comunicazioni sociali, sia nell’ambito delle società non quotate che in quelle quotate o equiparate (artt. 2621 e 2622 c.c. come inseriti dalla L. 69/2015), non attribuiscono più rilevanza penale ai fatti materiali non rispondenti al vero “ancorché oggetto di valutazioni”, ma ai soli fatti materiali non rispondenti al vero (“rilevanti” nelle non quotate ed anche “non rilevanti” nelle quotate).
Alla luce del dibattito sviluppatosi anteriormente alle modifiche apportate dal DLgs. 61/2002 – periodo in cui si attribuiva rilevanza ai meri “fatti” – appare evidente come l’attuale formula normativa sia tale da escludere ogni sorta di valutazione dalla sfera applicativa delle nuove fattispecie. Tale esito appare ...
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