Per i finanziamenti prededucibili autorizzazione ad ampio raggio
L’istanza del debitore può riguardare anche il mantenimento delle linee di credito autoliquidanti
L’art. 1 del DL 83/2015, in vigore dal 27 giugno 2015, ha introdotto alcune rilevanti novità in tema di finanziamento e continuità aziendale nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti.
In primo luogo, ha integrato il comma 1 dell’art. 182-quinquies del RD 267/42 (L. fall.), al fine di consentire al debitore di richiedere al tribunale di essere autorizzato a contrarre finanziamenti prededucibili (art. 111 L. fall.) anche prima del deposito della documentazione di cui all’art. 161, commi 2 e 3, L. fall.: è il caso, pertanto, dell’imprenditore che ha presentato una domanda di concordato preventivo “in bianco” (art. 161, comma 6, L. fall.), ovvero con riserva di successiva presentazione – nel termine fissato dal tribunale, da un minimo
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