Il reato di dichiarazione fraudolenta si consuma al momento della presentazione
Non hanno rilievo le condotte prodromiche, comprese acquisizione e registrazione di fatture o documenti contabili falsi o artificiosi
Con la sentenza n. 32348 depositata ieri, la Cassazione ha ribadito che il momento consumativo del reato di dichiarazione fraudolenta deve individuarsi nella presentazione di questa, con irrilevanza di ogni condotta prodromica alla stessa.
Nel caso di specie, i giudici di merito avevano ritenuto la responsabilità penale del ricorrente per il reato di cui all’art. 2 DLgs. 74/2000, pur essendo egli cessato dalla carica di amministratore in data antecedente a quella di presentazione della dichiarazione IVA.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, annullando l’impugnata sentenza sulla scorta del proprio consolidato orientamento in tema di momento consumativo del reato fiscale in argomento.
Si ricorda che l’art. 2 (“Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti ...
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