ACCEDI
Venerdì, 13 giugno 2025 - Aggiornato alle 6.00

PROFESSIONI

Adeguata verifica «limitata» nelle operazioni di cessione di crediti

Con un provvedimento, la Banca d’Italia recepisce talune osservazioni formulate in sede di consultazione pubblica

/ Maurizio MEOLI

Martedì, 4 agosto 2015

x
STAMPA

download PDF download PDF

La Banca d’Italia, con provvedimento del 31 luglio 2015, in relazione all’obbligo di adeguata verifica della clientela, ha precisato che nelle operazioni di cessione dei crediti, quando i crediti ceduti hanno origine da rapporti con soggetti non tenuti agli obblighi di adeguata verifica e registrazione nell’Archivio Unico Informatico (AUI), i debitori ceduti non sono considerati clienti, nemmeno occasionali, delle società cessionarie. Il debitore ceduto acquista la qualifica di cliente dell’intermediario cessionario se interviene un nuovo accordo tra l’intermediario cessionario e il debitore ceduto, anche in forma di dilazione di pagamento (salvo che quest’ultima non sia a titolo gratuito).

Nell’agosto 2014, la Banca d’Italia aveva aperto una consultazione ...

CONTENUTO RISERVATO AGLI ABBONATI

ABBONANDOTI POTRAI AVERE UN ACCESSO
ILLIMITATO A TUTTI GLI ARTICOLI
ACCEDI

Non sei ancora un utente abbonato
e vuoi saperne di più?

TORNA SU