Adeguata verifica «limitata» nelle operazioni di cessione di crediti
Con un provvedimento, la Banca d’Italia recepisce talune osservazioni formulate in sede di consultazione pubblica
La Banca d’Italia, con provvedimento del 31 luglio 2015, in relazione all’obbligo di adeguata verifica della clientela, ha precisato che nelle operazioni di cessione dei crediti, quando i crediti ceduti hanno origine da rapporti con soggetti non tenuti agli obblighi di adeguata verifica e registrazione nell’Archivio Unico Informatico (AUI), i debitori ceduti non sono considerati clienti, nemmeno occasionali, delle società cessionarie. Il debitore ceduto acquista la qualifica di cliente dell’intermediario cessionario se interviene un nuovo accordo tra l’intermediario cessionario e il debitore ceduto, anche in forma di dilazione di pagamento (salvo che quest’ultima non sia a titolo gratuito).
Nell’agosto 2014, la Banca d’Italia aveva aperto una consultazione ...
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