Nomina del curatore fallimentare anche senza «struttura organizzativa adeguata»
Con le modifiche apportate dalla legge di conversione, il DL 83/2015 non prevede più tale requisito
La legge 132/2015 ha convertito il DL 83/2015, in vigore dal 27 giugno, apportando, tra l’altro, alcune significative modifiche alla disciplina della nomina del curatore fallimentare, contenuta nell’art. 28 del RD 267/42 (L. fall.).
Tale disposizione è stata confermata nei propri presupposti fondamentali, previsti dal comma 1, secondo cui la designazione, da parte del tribunale, può interessare esclusivamente i seguenti soggetti:
- avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti;
- studi professionali associati o società tra professionisti, purché i soci delle stesse abbiano i requisiti professionali di cui al punto precedente. Al ricorrere di tale ipotesi, all’atto dell’accettazione dell’incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41