La compilazione del quadro RM blocca la sanzione da RW
Se la violazione è solo formale e non incide sui controlli, nessuna sanzione è applicabile
L’art. 5 del DL 167/90 stabilisce che, in caso di omessa indicazione, nel quadro RW, di investimenti e attività finanziarie detenuti all’estero, c’è una sanzione dal 3% al 15% dell’importo non dichiarato. Se lo Stato estero è un paradiso fiscale, la sanzione è raddoppiata, e diviene quindi dal 6% al 30% del valore non indicato.
A partire dal modello UNICO 2014, nel quadro RW non si indicano solo gli investimenti e le attività estere, ma si liquidano pure l’IVIE e l’IVAFE, imposte patrimoniali introdotte dal DL 201/2011.
Nei modelli di dichiarazione antecedenti, invece, la situazione era “sdoppiata”, siccome l’IVIE e l’IVAFE andavano liquidate e dichiarate nel quadro RM.
Poteva dunque accadere che, per mera svista, un contribuente dichiarasse ...
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