Opzione di regimi agevolati con termine «mobile» per le start up
L’obiettiva incertezza dovrebbe impedire qualsiasi disconoscimento del regime opzionale, così come l’irrogazione di sanzioni
I chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella recente risoluzione n. 80/2015 stanno determinando alcune incertezze negli operatori nell’individuazione, in capo ai soggetti neocostituiti o interessati da operazioni straordinarie, del termine per esercitare le opzioni per il consolidato (artt. 117 e ss. del TUIR), la trasparenza (artt. 115 e 116 del TUIR), il calcolo dell’IRAP in base al bilancio (art. 5-bis del DLgs. 446/97) e la tonnage tax (artt. 155 e ss. del TUIR).
In proposito, si ricorda che, per effetto delle modifiche apportate dall’art. 16 del DLgs. 175/2014, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, le suddette opzioni vanno comunicate con le dichiarazioni dei redditi o IRAP presentate nel periodo d’imposta
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41