Voluntary disclosure anche per le pensioni svizzere
Le rendite del tipo AVS e LPP devono scontare un’imposizione sostitutiva del 5%
In numerose pratiche di collaborazione volontaria si pone il caso di persone fisiche fiscalmente residenti in Italia, già lavoratori in Svizzera, che risultano titolari di rendite del tipo AVS o LPP e che hanno ricevuto l’accredito delle stesse su conti svizzeri senza canalizzarne l’incasso in Italia.
Secondo quanto previsto dall’art. 76 della L. 413/91, le rendite corrisposte in Italia da parte dell’assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS), maturata sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera, sono assoggettate a ritenuta unica del 5% da parte degli istituti italiani, quali sostituti d’imposta, per il cui tramite l’AVS Svizzera le eroga ai beneficiari in Italia.
Tali rendite, conseguite da residenti in ...
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