Cavalli da passeggio fuori dal «vecchio» redditometro ma non dal «nuovo»
La Cassazione sancisce che valgono solo i cavalli da equitazione, come specificato nel decreto
I cavalli da passeggiata non rilevano ai fini del vecchio redditometro. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21335/2015.
I decreti ministeriali 10 settembre 1992 e 19 novembre 1992 recano, tra i coefficienti moltiplicatori rilevanti ai fini della stima redditometrica, anche quelli afferenti al possesso di cavalli. In particolare, il riferimento è ai “cavalli da corsa o da equitazione” mantenuti in proprio o a pensione.
L’Amministrazione finanziaria, con la circolare n. 27 del 14 agosto 1981, aveva già chiarito che per cavalli da equitazione si intendono sia quelli da concorso ippico che quelli da maneggio, mentre per cavalli da corsa si intendono tutti quei cavalli, sia purosangue che trottatori, che, allevati secondo determinate regole rigorosamente
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