Procedure concorsuali, nota di variazione IVA ad importo variabile
Se il creditore incassa un importo maggiore, deve emettere una nota di variazione in aumento
L’art. 9 comma 9 del Ddl. di stabilità 2016 prevede l’integrale sostituzione della disciplina della nota di variazione IVA, stabilendo, tra l’altro, un principio innovativo – applicabile alle sole operazioni effettuate dal 1° gennaio 2017 – riguardante il caso in cui la rettifica in diminuzione sia dovuta al mancato pagamento, anche solo parziale, da parte del cessionario o committente in stato di crisi o insolvenza.
In particolare, il novellato art. 26 comma 4 lett. a) del DPR 633/72 dispone che il diritto all’emissione della nota di variazione sorge a partire dalla data di apertura della procedura concorsuale (sentenza dichiarativa di fallimento, decreto di ammissione al concordato preventivo, provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa e decreto
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