Omissioni IVA senza particolare tenuità
Esclusa la non punibilità per le «vecchie» omissioni di 241.000 euro e ribaditi i rigorosi confini per la rilevanza della mancanza di liquidità
In relazione alla fattispecie di omesso versamento IVA, la semplice indicazione di dati macroeconomici negativi dell’impresa non costituisce prova di un’assoluta impossibilità di adempiere derivante da causa non imputabile all’amministratore, ove lo stesso non provi di essersi debitamente attivato per far fronte alla mancanza di liquidità. A fronte di un’IVA omessa pari a circa 241.000 euro, inoltre, neppure è possibile invocare l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. A stabilirlo è la Cassazione nella sentenza n. 43599, depositata ieri, ma la cui udienza, è bene fin da subito precisarlo, risale al 9 settembre 2015, ovvero a una data anteriore all’entrata in vigore della revisione del sistema sanzionatorio penale tributario
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