Il dolo di elusione non è dolo di evasione
La Cassazione precisa i limiti che, ante DLgs. 128/2015, avrebbe dovuto presentare la rilevanza penale dell’elusione fiscale
In nessun caso le condotte elusive possono avere di per sé penale rilevanza estendendo il fatto tipico oltre i confini tassativamente determinati. Le condotte elusive di cui agli artt. 37 e 37-bis del DPR 600/73 non solo non esauriscono il disvalore dell’illecito tributario penalmente sanzionato, ma non estendono ad esse nemmeno la tipicità delle singole fattispecie incriminatrici che devono, invece, rimanere saldamente ancorate a condotte tassativamente e specificamente previste per ciascun reato. La condotta elusiva, in buona sostanza, non è di per sé penalmente sanzionata e non legittima interpretazioni estensive della fattispecie penale, né l’adozione di criteri di accertamento del reato che attingano alle presunzioni (semplici) tributarie. A stabilirlo è la Cassazione nella
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