La controllata non è esterovestita se non è costruzione di puro artificio
Per la Suprema Corte la tutela del diritto di stabilimento supera le previsioni nazionali per qualificare la residenza fiscale
Con la sentenza n. 43809 depositata ieri (relativa alla vicenda Dolce & Gabbana) la Cassazione evidenzia importanti principi che regolano, dal punto di vista fiscale, gli obblighi di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IVA da parte delle società estere.
Il principio sotteso dalla sentenza è quello secondo cui, se la società estera non è una costruzione di puro artificio, ma esercita un’attività economica effettiva con una propria struttura organizzativa (la quale, anche in assenza di esplicitazioni da parte del testo della sentenza, potrebbe anche essere minima, anche se atta a perseguire l’oggetto sociale), essa non può dirsi “esterovestita” e, conseguentemente, destinataria degli obblighi di presentazione delle dichiarazioni in Italia e del versamento delle
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