Registrazione della sentenza «pro quota» nel litisconsorzio facoltativo
Nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sull’imposta per la registrazione delle sentenze di procedimenti in cui è coinvolto lo Stato
L’imposta di registro dovuta sulle sentenze relative a procedimenti in cui è parte un’Amministrazione statale, che si concludano con la compensazione delle spese, è prenotata a debito per la metà o per la quota di compensazione, mentre il residuo dell’imposta va corrisposto dall’altra parte processuale.
Questo è uno dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione n. 95 di ieri, ove vengono esaminate le corrette modalità di registrazione delle sentenze in cui è parte un’Amministrazione statale, alle quali si applica la regola della registrazione a debito di cui all’art. 59 del DPR 131/86.
Si ricorda, infatti, che, a norma dell’art. 59 comma 1 lett. a) del DPR 131/86, in linea di principio, per la registrazione delle sentenze ...
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