L’insindacabilità delle scelte gestorie espone a una duplice responsabilità
Secondo il tribunale di Roma occorre che le decisioni siano coerenti con le informazioni assunte
Il Tribunale di Roma, nella sentenza del 28 settembre 2015 n. 19198, approfondisce i limiti da attribuire al principio della insindacabilità delle scelte di gestione (c.d. “business judgment rule”). Quando l’addebito di responsabilità agli amministratori di società non si fonda sulla violazione di specifiche norme di legge o di clausole statutarie, ma sull’inosservanza del criterio generale di diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle specifiche competenze, viene in rilievo la c.d. “business judgment rule”.
Agli amministratori non può essere imputato, a titolo di responsabilità ex art. 2392 c.c., di avere compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico, attenendo una simile valutazione alla discrezionalità imprenditoriale. Tale
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