Propensione alla riduzione della pretesa irrilevante senza adesione
La Cassazione conferma che è necessario il perfezionamento dell’accordo di adesione, con versamento delle imposte
Con la sentenza n. 23776/2015 la Corte di Cassazione ha deciso in merito a una fattispecie che può chiarire gli effetti giuridici dell’adesione non sottoscritta e non perfezionata.
La C.T. Reg. aveva infatti affermato che con il processo verbale di contraddittorio, sottoscritto dalle parti nell’ambito della procedura di adesione, era stato concordato l’annullamento di parte del maggior reddito contestato, per cui l’avviso di accertamento doveva ritenersi infondato, quanto meno nella parte riguardante il reddito “concordato”, e avrebbe dovuto essere annullato dalla stessa Amministrazione in autotutela.
L’Agenzia ricorreva in Cassazione, rilevando che la procedura non si era definita, non essendo intervenuto né l’atto di adesione, né, tanto meno,
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