La natura delle soglie non risolve i dubbi sulle precedenti condanne
Restano penalmente rilevanti le dichiarazioni fraudolente con evasione d’imposta superiore sia alle vecchie che alle nuove soglie di punibilità
In esito alla sostituzione della fattispecie di cui all’art. 3 del DLgs. 74/2000, è anche possibile configurare talune ipotesi che, alla luce del nuovo dettato normativo, non presentano più rilevanza penale.
Si ricorda che l’integrazione della nuova fattispecie in esame avviene “quando, congiuntamente: l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila ovvero qualora l’ammontare complessivo dei crediti e delle
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