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Anche lo spedizioniere doganale può essere responsabile del debito di imposta

/ REDAZIONE

Martedì, 29 dicembre 2015

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Con la circolare n. 22/D pubblicata ieri, l’Agenzia delle Dogane ha fornito alcuni chiarimenti sulla legittimazione passiva e i profili di responsabilità, per le sanzioni amministrative, dei soggetti che, a vario titolo, intervengono nell’espletamento del processo di sdoganamento.

Per quanto riguarda il primo aspetto, tra i vari chiarimenti forniti l’Agenzia delle Dogane specifica che può sorgere in capo allo spedizioniere doganale anche una sua responsabilità in relazione al debito di imposta, qualora ricorrano le condizioni ex art. 201, § 3 CDC, nonché nelle ipotesi di cui all’art. 2, commi 6 e 7 della L. 213/2000 con riferimento all’asseverazione dei dati delle dichiarazioni da presentare agli uffici doganali.

Qualora invece l’importatore (o il proprietario delle merci), per il compimento delle operazioni doganali, si avvalga dell’istituto della rappresenza indiretta, lo spedizioniere doganale o altro soggetto appartenente alle categorie di operatori economici che prestano servizi di intermediazione nel settore doganale agisce in nome proprio e per conto dell’importatore e quindi diventa “dichiarante”. In tal modo è direttamente responsabile dei maggiori diritti eventualmente dovuti, in solido con l’importatore.

Anche nell’ambito della responsabilità per le sanzioni amministrative l’Agenzia delle Dogane fornisce numerosi chiarimenti. Innanzitutto, però, si colloca in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità sulla valutazione dell’assenza di colpevolezza ex art. 5 del DLgs. 472/1997. È sufficiente, per l’applicazione delle sanzioni amministrative tributarie, una condotta cosciente e volontaria senza che occorra l’ulteriore e concreta dimostrazione da parte dell’amministrazione del dolo o della colpa, ritenendosi integrato l’elemento soggettivo della colpa anche in ipotesi di contrarietà oggettiva del comportamento al precetto tributario astrattamente verificabile.

L’Agenzia delle Dogane, però, afferma che qualora, però, lo spedizioniere doganale o l’intermediario che curi anche le formalità dichiarative delle merci in dogana entro alcuni limiti, abbiano operato con piena e corretta diligenza professionale, non si vede quale addebito possa essere loro contestato. Per questo motivo “sia lo spedizioniere, l’intermediario e, se del caso, la persona giuridica, devono ritenersi indenni da sanzione”.

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