Sanzioni con cumulo per il professionista che «dimentica» le dichiarazioni
La Cassazione rigetta la tesi dell’Erario e applica l’art. 12 del DLgs. 472/97, riducendo enormemente la sanzione
Alle sanzioni per l’omesso/tardivo invio telematico delle dichiarazioni dei contribuenti, da parte del professionista incaricato, è applicabile l’istituto del cumulo giuridico previsto per le sanzioni tributarie. È quanto ribadito dalla Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 2597 depositata ieri.
La questione è quella riguardante l’ipotesi di tardiva o omessa trasmissione telematica, da parte del consulente, di una pluralità di dichiarazioni dei clienti/contribuenti, anche quando, come nel caso di specie, ciò avvenga con una sola omissione (tardivo invio dell’unico file contenente più dichiarazioni).
Il problema è stabilire se, anche in tali casi, sia applicabile l’art. 12 del DLgs. 472/1997, che punisce con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione ...
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