Riserva di rivalutazione utilizzabile per coprire le perdite
Secondo un’impostazione sarebbe possibile anche in presenza di riserve di utili con maggior grado di disponibilità
Nel caso in cui l’ammontare della perdita d’esercizio conseguita non rilevi ai fini degli artt. 2446 e 2447 c.c., la società non è obbligata a procedere alla sua copertura.
Al riguardo, il documento OIC 28 stabilisce che, per il principio della tutela dei creditori, si devono utilizzare per prime le riserve disponibili esistenti precisando che, qualora il loro ammontare complessivo non superi quello della perdita, la delibera assembleare deve anche stabilire quali altre riserve si devono impiegare.
A tale impostazione si affianca poi l’opinione della dottrina prevalente e della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la copertura delle perdite mediante l’utilizzo delle riserve segue i seguenti principi:
- le riserve della società devono essere intaccate secondo un ordine ...
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