L’invio impedito delle spese sanitarie non fa venir meno il ravvedimento
Bisogna però dimostrare di avere tentato l’invio con «lieve ritardo» o, comunque, entro i sessanta giorni
Lo scorso 9 febbraio è decorso il termine per la trasmissione al Sistema tessera sanitaria delle prestazioni sanitarie definite dal DM 31 luglio 2015, ai fini del modello 730/2016 precompilato (si veda “Invio «impedito» delle spese sanitarie senza sanzioni” del 22 febbraio 2016).
Ai sensi dell’art. 3 comma 5-bis del DLgs. 175/2014, se la trasmissione avviene con un ritardo massimo di 60 giorni, la sanzione (che sarebbe di 100 euro per ogni comunicazione) è ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000 euro, essendo inibito il cumulo giuridico di cui all’art. 12 del DLgs. 472/97.
Inoltre, il successivo comma 5-ter stabilisce che, per il primo anno di applicazione della norma (quindi il 2016, circostanza confermata nel corso di Telefisco 2016), non vi sono sanzioni in
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41