La riduzione dell’aliquota IRES peggiora i bilanci 2015
Secondo i principi contabili, in caso di variazione dell’aliquota fiscale, la fiscalità differita iscritta in bilancio deve essere rettificata
Come già evidenziato su Eutekne.info, la L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha modificato l’art. 77 comma 1 del TUIR, riducendo l’aliquota nominale IRES dal 27,5% al 24%, con effetto per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016.
La disciplina introdotta dalla legge di stabilità 2016 produrrà, quindi, effetti, ai fini della determinazione della fiscalità corrente, soltanto sui bilanci relativi all’esercizio 2017 (per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare) e sui successivi.
La riduzione dell’aliquota IRES deve, invece, essere considerata già in sede di redazione del bilancio 2015, ai fini della rilevazione della fiscalità differita.
A tal riguardo, si ricorda che, secondo il documento OIC 25, le attività ...
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