Riscatto di laurea e congedo parentale cumulabili anche per periodi ante 2016
La facoltà vale per le domande dal 2016, ma quelle antecedenti ancora pendenti saranno definite come se presentate il 1° gennaio
Con la circ. n. 44 di ieri l’INPS ha fornito alcune indicazioni in merito all’abrogazione del regime di alternatività e incumulabilità tra la facoltà di riscatto del corso legale di laurea e quella di riscatto dei periodi corrispondenti al congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro.
Sul punto, si ricorda che l’art. 1, comma 298 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha abrogato il comma 2 dell’art. 14 del DLgs. 503/92, con il quale era previsto che la facoltà di riscatto dei periodi corrispondenti al congedo parentale collocati fuori dal rapporto di lavoro, attualmente disciplinata dall’art. 35, comma 5 del DLgs. 151/2001, non potesse essere cumulabile con il riscatto del periodo di corso legale di laurea. In altri termini, l’esercizio di una facoltà ...
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