Riscatto di laurea e congedo parentale cumulabili anche per periodi ante 2016
La facoltà vale per le domande dal 2016, ma quelle antecedenti ancora pendenti saranno definite come se presentate il 1° gennaio
Con la circ. n. 44 di ieri l’INPS ha fornito alcune indicazioni in merito all’abrogazione del regime di alternatività e incumulabilità tra la facoltà di riscatto del corso legale di laurea e quella di riscatto
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