Privilegio alle sanzioni tributarie da riformare
È necessario anche definire i titoli esecutivi necessari per l’insinuazione nello stato passivo del fallimento
La Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato ieri il documento “Le ulteriori proposte dei commercialisti in materia di «crisi d’impresa»”, relativo alle osservazioni presentate alla Commissione Rordorf dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (“Il contributo del CNDCEC alla riforma della crisi d’impresa. Profili tributari”). Tale pubblicazione affronta la tematica dei privilegi, come quello generale sui beni mobili del debitore di cui all’art. 2752, comma 1, c.c. – applicabile, oltre che alle imposte, anche alle sanzioni amministrative tributarie (art. 23, comma 37 del DL 98/2011) – e quello mobiliare previsto dall’art. 2752, comma 3, c.c. esteso ai tributi locali, tra i quali rientra anche l’IMU
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