Professionista amministratore, sindaco e revisore di società escluso da IRAP
La posizione ormai consolidata dei giudici di legittimità si contrappone a quella dell’Agenzia
Non essendo stata ancora tracciata la nozione di autonoma organizzazione – eccezion fatta per i medici convenzionati con le strutture ospedaliere (si veda “Definita l’autonoma organizzazione ai fini IRAP per i medici di base” del 15 dicembre 2015) – continuano le pronunce della giurisprudenza di legittimità sull’assoggettamento ad IRAP dei professionisti e dei piccoli imprenditori.
Con l’ordinanza n. 4246, depositata ieri, la Corte di Cassazione torna ad occuparsi del caso del professionista che svolge l’attività di amministratore, sindaco e revisore di società, giudicando legittima la sua esclusione dal tributo, atteso che, nel caso di specie, egli non si avvale di “particolari mezzi”, né di collaboratori.
Viene, quindi, rigettato il ricorso presentato
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