Un modello 231 adeguato rileva per la revoca delle misure interdittive
La Cassazione si sofferma sulle attività riparatorie, tra le quali le azioni dirette a risarcire il danno e a eliminare conseguenze dannose del reato
La Cassazione si è trovata più volte ad affrontare questioni legate all’applicazione delle misure cautelari interdittive nei confronti dell’ente, nel corso di un procedimento ai sensi del DLgs. 231/2001. Presupposti per l’applicazione di tali misure sono la sussistenza di gravi indizi, nonché un concreto pericolo di reiterazione dell’illecito contestato.
Le misure applicabili sono molto pregnanti e sono disciplinate dall’art. 45 del DLgs. 231/2001 che richiama le sanzioni interdittive irrogabili in sede di condanna, ai sensi dell’art. 9 comma 2 del decreto stesso, ovvero: l’interdizione dall’esercizio dell’attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; il divieto
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