Cessione dell’azienda fallita con tutele per l’acquirente
È previsto l’esonero dall’applicazione dell’art. 2112 c.c. e, salva diversa convenzione, dell’art. 2560 c.c.
Il curatore realizza l’attivo sulla base del programma di liquidazione approvato dal comitato dei creditori, ai sensi dell’art. 104-ter RD 267/42: l’art. 105, comma 1, L. fall. indica, tuttavia, una gerarchia di soluzioni liquidatorie, privilegiando la conservazione dell’eventuale avviamento, del portafoglio clienti, della tecnologia, della capacità produttiva e dei rapporti di lavoro, mediante la vendita dell’azienda o di propri rami.
La cessione del compendio aziendale nella propria unitarietà consente, infatti, la conservazione di un patrimonio – costituito da eventuali licenze, autorizzazioni, concessioni ed altri contratti di funzionamento – il cui valore ed interesse è legato esclusivamente alla prosecuzione dell’attività, e che in caso di sua cessazione
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