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IMPRESA

Cessione dell’azienda fallita con tutele per l’acquirente

È previsto l’esonero dall’applicazione dell’art. 2112 c.c. e, salva diversa convenzione, dell’art. 2560 c.c.

/ Michele BANA

Venerdì, 18 marzo 2016

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Il curatore realizza l’attivo sulla base del programma di liquidazione approvato dal comitato dei creditori, ai sensi dell’art. 104-ter RD 267/42: l’art. 105, comma 1, L. fall. indica, tuttavia, una gerarchia di soluzioni liquidatorie, privilegiando la conservazione dell’eventuale avviamento, del portafoglio clienti, della tecnologia, della capacità produttiva e dei rapporti di lavoro, mediante la vendita dell’azienda o di propri rami.

La cessione del compendio aziendale nella propria unitarietà consente, infatti, la conservazione di un patrimonio – costituito da eventuali licenze, autorizzazioni, concessioni ed altri contratti di funzionamento – il cui valore ed interesse è legato esclusivamente alla prosecuzione dell’attività, e che in caso di sua cessazione

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