Cessione dell’azienda fallita con tutele per l’acquirente
È previsto l’esonero dall’applicazione dell’art. 2112 c.c. e, salva diversa convenzione, dell’art. 2560 c.c.
Il curatore realizza l’attivo sulla base del programma di liquidazione approvato dal comitato dei creditori, ai sensi dell’art. 104-ter RD 267/42: l’art. 105, comma 1, L. fall. indica, tuttavia, una gerarchia
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