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Quadro LM del modello REDDITI PF 2025 con novità

Oltre ai righi dedicati al concordato preventivo, bisogna monitorare i ricavi e i compensi effettivamente incassati

/ Alberto GIRINELLI e Paola RIVETTI

Venerdì, 16 maggio 2025

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Il quadro LM del modello REDDITI PF 2025 presenta diverse novità rispetto alla modulistica in uso l’anno scorso.

È confermata senza variazioni la Sezione I per la determinazione del reddito e dell’imposta sostitutiva del regime di vantaggio, ancora utilizzabile in via residuale, mentre sono state rimosse:
- la Sezione II “Tassa piatta incrementale (art. 1, commi 55-57, legge n. 197 del 2022)” che, nel modello REDDITI PF 2024, è stata compilata dai soggetti che hanno beneficiato della flat tax incrementale; la misura non è stata rinnovata per il periodo d’imposta 2024;
- la Sezione VI “Concordato preventivo regime forfetario” che, nel modello REDDITI PF 2024, serviva per aderire alla proposta di concordato preventivo; il modello REDDITI PF 2025 ha già recepito sul punto lo schema di DLgs. correttivo approvato dal Consiglio dei Ministri che si propone di abrogare dal DLgs. 13/2024 gli articoli (da 23 a 33) che regolano il CPB per i contribuenti in regime forfetario.

Per quanto concerne il regime forfetario di cui alla L. 190/2014, nella Sezione III, al rigo LM21, colonna 4, deve essere indicato il codice ATECO 2025 relativo all’attività prevalente in termini di ricavi e compensi.
La nuova classificazione non va considerata per l’individuazione del coefficiente di redditività (si veda “I coefficienti di redditività del regime forfetario seguiranno ATECO 2025” del 24 marzo). A tali fini, occorre fare riferimento alla tabella allegata alla L. 190/2014, la quale era stata costruita secondo i codici attività all’epoca vigenti, ossia in base alla classificazione ATECO 2007; in sostanza, nelle more dell’aggiornamento della tabella, si deve continuare a considerare il codice ATECO 2007 attribuito all’attività fino al 2024, che deve essere riportato nella colonna 1 dei righi da LM22 a LM27.

Con riguardo ai campi in cui indicare i ricavi e i compensi, in sede di compilazione del quadro LM, occorre prestare attenzione al fatto che, da quest’anno, non sono più certificate mediante CU le somme corrisposte ai “forfetari” (art. 4 comma 6-septies del DPR 322/98). Pertanto, per compilare correttamente la colonna 3 dei righi LM22-LM27, non basta far riferimento alle fatture emesse, ma è necessario monitorare quanto effettivamente incassato nel 2024. Nella dichiarazione precompilata l’importo che è proposto dall’Agenzia delle Entrate corrisponde alle fatture emesse e i corrispettivi si presumono incassati nel 2024; questo valore va verificato e, all’occorrenza, corretto manualmente.

Nel modello REDDITI PF 2025 le indennità di maternità trovano una specifica collocazione nel quadro LM; è stata infatti aggiunta la colonna 7 ai righi LM22-LM27, nella quale va indicato il codice “1” per dichiarare quei componenti positivi, quali le indennità di maternità, percepiti nell’ambito del regime forfetario che, pur concorrendo alla formazione del reddito imponibile, non rilevano ai fini del calcolo del limite di ricavi e compensi (85.000 euro).

L’adesione nel modello REDDITI PF 2024 al concordato preventivo per il solo periodo 2024 rende anche necessario compilare i nuovi righi LM32 e/o LM33. Fatti salvi casi eccezionali (riconducibili al possesso di partecipazioni in società in regime di trasparenza), i contribuenti in regime forfetario non compilano il quadro CP.
Nel rigo LM32 occorre riportare il reddito concordato (rigo LM63 del modello REDDITI PF 2024), il reddito effettivo dell’anno precedente (rigo LM34, colonna 3, del modello REDDITI PF 2024) e la quota incrementale imponibile assoggettata all’imposta sostitutiva di cui all’art. 31-bis del DLgs. 13/2024, del 10% o del 3%, da indicare al rigo LM39, colonna 1.

In caso di opzione per l’imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato, il reddito da indicare al rigo LM33 del modello REDDITI PF 2025 è pari alla differenza tra il reddito concordato (rigo LM32, colonna 1) e la quota soggetta a sostitutiva (rigo LM32, colonna 3). Qualora invece non si sia optato per l’imposizione sostitutiva sul reddito concordato, al rigo LM33 è riportato il valore del reddito d’impresa o di lavoro autonomo che nella precedente dichiarazione era stato proposto e accettato dal contribuente nel quadro LM del modello REDDITI PF 2024 (rigo LM63); non è necessario compilare il rigo LM32. In questo caso l’intero reddito d’impresa o di lavoro autonomo concordato è tassato con le aliquote proprie del regime forfetario (del 15% o del 5%).

Con il concordato preventivo si compilano i righi LM32 e/o LM33

La tassazione è applicata sul reddito imponibile concordato (art. 30 comma 1 del DLgs. 13/2024) e non su quello effettivo; per questo motivo il reddito imponibile è determinato assumendo il valore del rigo LM33, dal quale sono dedotti i contributi previdenziali e le eventuali perdite pregresse, e non quello che accoglie il reddito effettivo, ossia il rigo LM34, colonna 3.

Sempre in caso di adesione al concordato, al rigo LM45 sono indicati gli acconti della sostitutiva del regime forfetario, unitamente alla maggiorazione nel caso in cui sia stato utilizzato il metodo storico di calcolo degli acconti.

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