Procedura ad hoc per identificare gli ausiliari del rappresentante doganale
Se il compito affidato non è limitato a una singola attività, l’Ufficio doganale potrà acquisire, una tantum, la prova dell’incarico conferito
L’Agenzia delle Dogane, con la circolare n. 9 pubblicata ieri, ha fornito importanti chiarimenti sulla figura del personale ausiliario del rappresentante doganale, alla luce delle novità introdotte dal DLgs. 141/2024 (DNC).
La riforma doganale dello scorso 4 ottobre, infatti, ha apportato significative modifiche all’istituto della rappresentanza doganale, il quale, si ricorda, consente agli operatori economici di delegare a un professionista terzo i rapporti con l’Agenzia delle Dogane per l’espletamento delle procedure di importazione ed esportazione che richiedono un’elevata competenza tecnica.
In linea con la disciplina unionale (artt. 18 e 19 del Reg. Ue 952/2013, o CDU), l’art. 31 comma 1 del DNC prevede che, per il compimento delle operazioni doganali, si possa agire personalmente o avvalendosi di un rappresentante doganale che esercita il proprio potere in forza di un contratto di mandato, il quale può essere con o senza rappresentanza. Nel primo caso (c.d. rappresentanza diretta), il rappresentante opera in nome e per conto di un operatore economico, mentre nel secondo (c.d. rappresentanza indiretta) agisce in nome proprio, ma per conto di un’altra persona, diventando, unitamente a quest’ultima, responsabile in solido per l’obbligazione tributaria, ex art. 77 § 3 del CDU.
A differenza della rappresentanza indiretta, che è libera, l’abilitazione a prestare i servizi in rappresentanza diretta è rilasciata dall’Agenzia delle Dogane ed è subordinata al possesso di specifici requisiti, i quali si ritengono soddisfatti se il richiedente è iscritto all’albo professionale degli spedizionieri doganali, è autorizzato quale centro di assistenza doganale (CAD) o in possesso della certificazione di operatore economico autorizzato (AEO).
Ai sensi dell’art. 31 comma 6 del DNC, il rappresentante doganale, per le mansioni di carattere esecutivo nei luoghi in cui vengono svolte le operazioni doganali che richiedono la presenza fisica, può, a sua volta, avvalersi di personale ausiliario “che agisce nello stretto ambito delle mansioni affidategli e sotto responsabilità del rappresentante ed è tenuto, a richiesta dell’Agenzia e della Guardia di finanza, a esibire prova dell’incarico affidatogli”.
L’Agenzia delle Dogane, con la circolare in esame, contemperando l’esigenza di rispettare gli adempimenti relativi agli accessi presso gli Uffici doganali e l’esigenza di semplificazione, ha individuato una procedura per efficientare l’immediata identificazione degli ausiliari.
In particolare, nel caso in cui il compito affidato non sia limitato a una singola attività, l’Ufficio territorialmente competente potrà acquisire, una tantum, la prova dell’incarico conferito, il cui atto dovrà contenere l’espressa indicazione del periodo di validità dello stesso, utilizzabile per tale durata, quale strumento di rapida riconducibilità e riconoscibilità dei soggetti delegati dai rappresentanti doganali.
Considerata, inoltre, l’abrogazione delle previgenti disposizioni di cui agli artt. 45 e 46 del DPR 43/73 (TULD), concernenti il registro del personale ausiliario e lo svolgimento del tirocinio professionale, il Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali fornirà agli ausiliari un tesserino di riconoscimento, il cui fac-simile è allegato alla nota in esame, al fine di comprovare l’incarico ricevuto e per facilitare l’accesso alle strutture dell’Agenzia delle Dogane.
Vengono così definitivamente superate le precedenti indicazioni, ormai obsolete, contenute nella circolare 1982/VIII/200 n. 626 del 27 marzo 1982 e successive modificazioni, le quali, in applicazione degli artt. 45 e 46 del TULD, imponevano agli interessati l’obbligo di svolgere un tirocinio professionale.
Anche alla luce di questi chiarimenti, occorre rimarcare l’importanza di disciplinare i rapporti doganali – a qualunque livello – tramite contratti di mandato scritti, che prevedano, tra l’altro, l’impegno, per i rappresentanti, di comunicare all’Ufficio la revoca, giacché, in caso contrario, tutti gli atti e provvedimenti notificati al solo spedizioniere si considerano validamente eseguiti.
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