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Giovedì, 15 maggio 2025 - Aggiornato alle 6.00

LAVORO & PREVIDENZA

Rivalutate dal 1° gennaio le prestazioni economiche per infortuni e malattie professionali

I limiti retributivi annui sono fissati quello minimo in 20.426,70 euro, quello massimo in 37.935,30 euro

/ REDAZIONE

Giovedì, 15 maggio 2025

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Con il decreto n. 56 dello scorso 24 aprile, pubblicato ieri e adottato sulla base della deliberazione n. 40 del 26 marzo 2025 del Consiglio di amministrazione dell’INAIL, il Ministro del Lavoro ha rivalutato le prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori industria, navigazione e per gli infortuni in ambito domestico con decorrenza 1° gennaio 2025.

In particolare, per il settore industria, a seguito della variazione retributiva minima non inferiore al 10%, prevista dall’art. 20 commi 3 e 4 della L. 41/86, la retribuzione media giornaliera è stabilita con decorrenza 1° gennaio 2025 in 97,27 euro ai fini della determinazione del minimale e del massimale della retribuzione annua, i quali sono dunque stabiliti, sempre dal 1° gennaio 2025, nella misura, rispettivamente, di 20.426,70 euro e 37.935,30 euro.

Per il personale del settore marittimo operano gli stessi importi fissati per il settore industria; in ogni caso, il massimale della retribuzione annua risulta stabilito in:
- 54.626,83 euro per i comandanti e i capi macchinisti;
- 46.281,07 euro per i primi ufficiali di coperta e di macchina;
- 42.108,18 euro per gli altri ufficiali.

Passando all’ambito domestico, il decreto precisa che la nuova retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte causate dai postumi di infortuni domestici risulta, a decorrere dal 1° gennaio 2025, di 20.426,70 euro.

L’importo della prestazione una tantum per inabilità permanente compresa tra il 6 e il 15%, di cui all’art. 9 comma 2-bis della L. 493/99, avente come oggetto le norme per la tutela della salute nelle abitazioni e l’istituzione dell’assicurazione contro gli infortuni domestici, è elevato da 337,41 euro a 395 euro.

Sempre a decorrere dal 1° gennaio 2025, il decreto stabilisce, inoltre, nella misura pari a:
- 672,72 euro, l’assegno mensile per l’assistenza personale continuativa;
- 12.342,84 euro, l’assegno una tantum in caso di morte (c.d. assegno funerario).

Assegni continuativi mensili nella stessa misura percentuale delle rendite

Per quanto concerne gli assegni continuativi mensili di cui all’art. 124 del DPR 1124/65, si precisa che sono riliquidati nella stessa misura percentuale delle rendite; applicando a detti assegni il coefficiente di rivalutazione dell’1,0084 si ottengono i seguenti importi dal 1° gennaio 2025:
- inabilità dal 50 al 59%, 377,46 euro;
- inabilità dal 60 al 79%, 529,59 euro;
- inabilità dall’80 all’89%, 983,27 euro;
- inabilità dal 90 al 100%, 1.514,87 euro;
- inabilità al 100% + a.p.c. 2.188,44 euro.

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