Rivalutate dal 1° gennaio le prestazioni economiche per infortuni e malattie professionali
I limiti retributivi annui sono fissati quello minimo in 20.426,70 euro, quello massimo in 37.935,30 euro
Con il decreto n. 56 dello scorso 24 aprile, pubblicato ieri e adottato sulla base della deliberazione n. 40 del 26 marzo 2025 del Consiglio di amministrazione dell’INAIL, il Ministro del Lavoro ha rivalutato le prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori industria, navigazione e per gli infortuni in ambito domestico con decorrenza 1° gennaio 2025.
In particolare, per il settore industria, a seguito della variazione retributiva minima non inferiore al 10%, prevista dall’art. 20 commi 3 e 4 della L. 41/86, la retribuzione media giornaliera è stabilita con decorrenza 1° gennaio 2025 in 97,27 euro ai fini della determinazione del minimale e del massimale della retribuzione annua, i quali sono dunque stabiliti, sempre dal 1° gennaio 2025, nella misura, rispettivamente, di 20.426,70 euro e 37.935,30 euro.
Per il personale del settore marittimo operano gli stessi importi fissati per il settore industria; in ogni caso, il massimale della retribuzione annua risulta stabilito in:
- 54.626,83 euro per i comandanti e i capi macchinisti;
- 46.281,07 euro per i primi ufficiali di coperta e di macchina;
- 42.108,18 euro per gli altri ufficiali.
Passando all’ambito domestico, il decreto precisa che la nuova retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte causate dai postumi di infortuni domestici risulta, a decorrere dal 1° gennaio 2025, di 20.426,70 euro.
L’importo della prestazione una tantum per inabilità permanente compresa tra il 6 e il 15%, di cui all’art. 9 comma 2-bis della L. 493/99, avente come oggetto le norme per la tutela della salute nelle abitazioni e l’istituzione dell’assicurazione contro gli infortuni domestici, è elevato da 337,41 euro a 395 euro.
Sempre a decorrere dal 1° gennaio 2025, il decreto stabilisce, inoltre, nella misura pari a:
- 672,72 euro, l’assegno mensile per l’assistenza personale continuativa;
- 12.342,84 euro, l’assegno una tantum in caso di morte (c.d. assegno funerario).
Per quanto concerne gli assegni continuativi mensili di cui all’art. 124 del DPR 1124/65, si precisa che sono riliquidati nella stessa misura percentuale delle rendite; applicando a detti assegni il coefficiente di rivalutazione dell’1,0084 si ottengono i seguenti importi dal 1° gennaio 2025:
- inabilità dal 50 al 59%, 377,46 euro;
- inabilità dal 60 al 79%, 529,59 euro;
- inabilità dall’80 all’89%, 983,27 euro;
- inabilità dal 90 al 100%, 1.514,87 euro;
- inabilità al 100% + a.p.c. 2.188,44 euro.
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